AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE
I casi in cui devono essere autorizzate le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ex art. 32 della legge 223/90, sono: (Art. 1, comma 4 della legge 122/98)
a) trasferimento a qualsiasi titolo della sede dell’impresa o della sede della messa in onda;
b) sfratto o finita locazione dei singoli impianti;
c) esigenze di carattere urbanistico, ambientale e sanitario ovvero ottemperanza agli obblighi di legge
I casi in cui devono essere autorizzate le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ex art. 32 della legge 223/90, sono: (Art. 1, comma 5 della legge 122/98)
a) compatibilizzazione radioelettrica;
b) ottimizzazione e razionalizzazione delle aree servite dalle emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 249/1997.
Si intende per
a) “compatibilizzazione”: qualsiasi intervento tecnico atto a risolvere o migliorare le situazioni interferenziali tra gli impianti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, derivanti da un legittimo esercizio degli impianti delle emittenti;
b) “ottimizzazione”: qualsiasi intervento tecnico finalizzato al miglioramento dell’irradiazione nelle aree di servizio degli impianti delle emittenti;
c) “razionalizzazione”:qualsiasi intervento tecnico finalizzato alla razionalizzazione della rete di diffusione dell’emittente.
DOCUMENTAZIONE
a) domanda in bollo;
b) modelli per l’aggiornamento tecnico dei dati concessori (schede b e c);
COSTO DEGLI INTERVENTI
I costi degli interventi sono posti a carico della parte che richiederà l’intervento stesso e saranno calcolati in riferimento al luogo ed alla durata.
IMPIANTI E CONDUTTURE DI ENERGIA ELETTRICA - INTERFERENZE
Ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata non può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
DOCUMENTAZIONE
Si rimanda a quanto riportato in basso in merito alle procedure per il conseguimento dei nulla osta alla costruzione, modifica o spostamento di impianti a M.T ed A.T.
RETI LOCALI RADIOLAN E HIPERLAN
Ai sensi dell'art.104 comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche è soggetta ad autorizzazione generale l'installazione ed esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze realizzate mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC/ 70-03 Annesso 3.
Alla dichiarazione,intesa ad ottenere l'autorizzazione generale, bisogna allegare:
1) pianta topografica in scala 1:200.000 con indicazione dell'area di servizio del radiocollegamento, e l'ubicazione degli apparati; 2) tipologia delle stazioni di base specificando marca e tipo degli apparati; 3) dichiarazione di conformità degli apparati:
4) tipo e specifiche di antenne esterne e loro posizionamento sulla pianta topografica; 5) numero esatto degli apparati;
CONTRIBUTI
Al momento per le reti in questione non sono previsti contributi.
PHONE CENTER - INTERNET POINT
Servizio telefonico ed eventualmente fax offerto al pubblico in luoghi presidiati - Accesso alla rete internet ed eventualmente servizio fax offerto al pubblico in luoghi presidiati.
Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni quell'esercente l'attività commerciale quale ad esempio gestore di bar,albergo,pizzeria,tabaccheria,che,non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni,mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.(art. 1 deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003)
CONTRIBUTI
Le apparecchiature utilizzate per l'espletamento dei servizi di "phone center" ed "internet point" non rientrando in quelle contemplate dall'art. 1 comma 2 dell'allegato 10 al Codice delle comunicazioni elettroniche non comportano il versamento di alcun contributo per diritti amministrativi.
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