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PROCEDURA PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
1. Limpresa editrice deve presentare la domanda su carta legale, in bollo, indirizzata alloperatore di telecomunicazioni secondo lo schema A.
2. La domanda, dalla quale deve risultare la denominazione e la sede delle testate, nonché lelenco delle relative sedi operative con gli indirizzi, deve essere corredata della seguente documentazione:
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a) Certificato rilasciato dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni attestante la data di iscrizione al ROC (registro di operatori di comunicazione) , la denominazione della testata, la periodicità dichiarata dallimpresa editrice di ogni singola testata.
b) Certificazione rilasciata dai competenti uffici attestante il pagamento dei dovuti contributi previdenziali relativi allanno in corso o dichiarazione sostitutive di certificazione e sullassolvimento degli obblighi contributivi con lindicazione dellammontare corrisposto.
c) Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà attestante luso esclusivo delle utenze da parte dellimpresa editrice, con lelenco dei servizi e delle testate per i quali si chiedono le agevolazioni.
d) Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà attestante che limpresa svolge esclusivamente attività concernente ledizione di testate giornalistiche o, qualora ricorrano le circostanze di cui allart. 5 del D.P.R. 49/83, dichiarazione attestante la ripartizione del fatturato desunto dal bilancio dellanno precedente.
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3. Le agevolazioni sono accordate a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
4. Entro il 28 Febbraio dellanno successivo e di ciascun anno seguente, limpresa editrice deve presentare al gestore:
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a) la documentazione attestante la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali
b) una dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, secondo lo schema B, attestante, per lanno precedente, il rispetto della pubblicazione di almeno i 3/4 della periodicità dichiarata ed eventualmente la ripartizione del fatturato desunto dal bilancio per le imprese che svolgono anche attività diversa da quella concernente ledizione di testate giornalistiche.
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5. Entro la stessa data devono essere comunicate, nelle forme medesime, le variazioni riguardanti lelenco delle utenze in uso esclusivo, oggetto delle agevolazioni, con le relative date.
EDITORIA ON LINE
L'equiparazione tra prodotto editoriale cartaceo ed informatico fatta dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 62/01 vale esclusivamente ai fini della legge medesima, come espressamente previsto nell'inciso "ai fini della presente legge".
Là dove nella legge 62/01 si è voluto estendere all'informazione digitale norme diverse da quelle dettate dalla stessa legge, è stato esplicitamente affermato; in tale senso dispone l'articolo 1, comma 3, che stabilisce che al prodotto editoriale - come definito al comma 1 dello stesso articolo 1 - si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati) e, in caso di periodicità regolare, all'articolo 5 (Registrazione) della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).
La legge all'esame richiama , con l'articolo 3, l'articolo 26 della legge 416/81 ma non prevede alcun intervento sull'articolo 28.
Pertanto le imprese operanti nel campo dei prodotti editoriali in argomento non possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 416/81, e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 49), ma solo delle agevolazioni per lo sviluppo del settore previste dalla citata legge n. 62/01, per le quali la legge medesima ha non solo previsto finanziamenti da erogare sotto forma di credito di imposta ma ha anche istituito un apposito "Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale". Il regolamento per accedere alle agevolazioni di che trattasi è stato emanato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 142 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2002, n. 169.
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