DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
15 settembre 1987, n.410
"Disciplina dei metodi e delle procedure per laccertamento del possesso dei requisiti per laccesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui allart.11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza"
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.234 in data 7 ottobre 1987)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per leditoria;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n.10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n.67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416;
Visto lart.11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per laccertamento del possesso dei requisiti per laccesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n.49, recante norme di attuazione dellart. 28 della legge 5 agosto 1981, n.416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1 Presentazione delle domande
- Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui allart.11 della legge 25 febbraio 1987, n.67 nei successivi articoli indicata "la legge" senza ulteriori specificazioni devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dellimpresa stessa, al Servizio delleditoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri Via Boncompagni, 15 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera a) del coma 1 dellart.11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti allapplicazione delle tariffe.
- Le domande devono pervenire entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative allanno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi.
- A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative allanno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio delleditoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere lesplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta.
Art. 2 Documentazione
- Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dellimpresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dellart.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, da cui risulti:
- la sede legale dellimpresa, lubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché lambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;
- la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione;
- il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata;
- il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita limpresa radiofonica;
- le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dellanno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;
- le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n.5);
- il numero di codice fiscale e di partita IVA dellimpresa;
- copia autentica in bollo dellatto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dellassemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti limpresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita limpresa;
- nel caso che la società esercente limpresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dellart.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, contenente lelenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dellart.6 della legge 5 agosto 1981, n.416, così come sostituito dallart.4 della legge, lelenco dei dipendenti dellimpresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima;
- il palinsesto dei programmi trasmessi, reso con atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dellimpresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dellart.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa allanno 1988, nel caso in cui limpresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dellart.1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n.5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio delleditoria.
- Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dellart.7, sempreché non siano intervenute variazioni.
- Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresì essere allegati alla domanda:
- i bilanci dellanno di riferimento dei contributi e dellanno precedente (redatti ai sensi dellart.2217 del codice civile);
- la certificazione degli stessi da parte della società di revisione aventi i requisiti di cui allart.8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.136, ed iscritte nellalbo speciale di cui allart.9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dellart.11 della legge per lanno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta da società di revisione aventi i requisiti suddetti;
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dellimpresa, ai sensi dellart.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, da cui risulti che il soggetto esercente limpresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui allart.9, comma 6, della legge.
- I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dallart.11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti lattività caratteristica e propria dellimpresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.
- Lutilizzazione della frequenza, indicata dallimpresa di radiodiffusine sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dellemittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.
Art. 3 Controlli
- Le imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei contributi di cui allart.11, comma 2, della legge, sono tenute:
- alla registrazione quotidiana dellintera programmazione, su nastro, cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per almeno trenta giorni;
- per le sole imprese che non abbiano presentato la comunicazione di preavviso di cui allart.1, comma 3, alla raccolta ed al mantenimento delle registrazioni di cui al punto a) per la durata di un anno;
- allistituzione del registro di cui al comma 1, lettera e), dellart.2;
- Le imprese devono consentire agli incaricati del Servizio delleditoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri laccesso ai locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire lesame e la verifica, da effettuare anche presso gli uffici del Servizio, delle registrazioni di cui al comma 1.
- Linottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta lesclusione dai benefici per lanno in corso, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.
- E in facoltà del Servizio disporre ulteriori controlli saltuari senza preavviso.
Art. 4 Modalità di erogazione delle provvidenze
- Il Servizio delleditoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare annualmente ai gestori competenti allapplicazione delle tariffe, di cui alla lettera a) del comma 1 dellart.11 della legge, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione sonora aventi diritto alle riduzioni previste; ad erogare le somme relative al rimborso di cui alla lettera b) dello stesso comma 1; ad erogare altresì i contributi di cui al comma 2 del citato art.11, previo parere di una commissione così composta:
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio de Ministri, che la presiede;
un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
il direttore generale delle informazioni, delleditoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;
il capo del Servizio editoria della predetta Direzione generale;
quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
un esperto od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante dellOrdine nazionale dei giornalisti;
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con linformazione radiofonica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
un esperto del settore radioelettrico, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
- La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
- A cura del Servizio delleditoria verrà data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.
Art. 5 Agenzie di informazione
- Il rimborso previsto dalla lettera b) comma 1 dellart.11 della legge può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione allimporto delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicato negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire lautonoma raccolta, lelaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresì collegate mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti.
- I servizi informativi dovranno consistere esclusivamente in notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli strumenti tipici del settore (cassetta, disco o trasmissione via etere con ponte radio da punto a punto o via cavo).
Art. 6 Accesso alle provvidenze di cui allart.11 della legge 25 febbraio 1987, n.67
- Qualora le imprese richiedenti le provvidenze di cui al comma 2 dellart.11 della legge abbiano iniziato lattività relativa alla testata radiofonica trasmessa in data posteriore al 1° gennaio 1986, si provvede allerogazione del contributo ivi previsto a decorrere dal compimento dei due anni di attività.
- Qualora la società o limprenditore individuale, per i quali sussistano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, i presupposti e le condizioni per lammissione alle provvidenze di cui al comma 2 dellart.11 della legge, procedano, rispettivamente, alla fusione con altra società o al conferimento dellazienda in società, le provvidenze anzidette sono erogate alla società incorporante o alla società cui lazienda sia stata conferita sulla base dei costi risultanti dai bilanci delle imprese cessate.
Art. 7 Disposizioni transitorie
- Per la domanda relativa alle provvidenze riferite allanno 1986, le imprese di radiodiffusione sonora possono riservarsi di presentare in un secondo momento, ma non oltre il 31 marzo 1988, i documenti di cui allart.2. La domanda si intende validamente presentata anche se la registrazione della testata radiofonica presso il competente tribunale è in corso.
- Lerogazione delle provvidenze previste dallart.11 della legge è comunque subordinata alla presentazione dei documenti indicati dallart.2 e alla registrazione della testata presso il competente tribunale.
Art. 8 Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 15 settembre 1987
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMI
VISTO, il Guardasigilli: VASSALLI