D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 49 Norme di attuazione dellart. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per leditoria, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.
!IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la legge 14 giugno .1925, n. 884;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Visti i vigenti provvedimenti tariffari riguardanti i servizi postali nonchè i servizi di telecomunicazioni relativi ,a utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utenze telex, utenze fototclegrafiche, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;
Vista la legge S agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per la editorIa;l
Visto il decreto del Presidente della RepubblIca 27 aprile 1982, n. 268, recante le norme di attuazione della legge S agosto 1981, n. 416;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 28 della stessa legge 5 agosto 1981 n. 416;
Sentito il parere delle competenti commissioni permanentii della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere d cI Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottala nella riunione del 4 febbraio 1983;
.Su!la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA I
, il seguente decreto:
Art. 1
Le riduzioni previste dall'art. 28 della legge 5 agosto..1981. n. 416, si applicano, a domanda e con le decorrenze fissate dal citato art 28:aIle tariffe stabilite nei rispettivi provvedimenti ed a beneficio delle imprese editrici di testate periodiche, nonché delle agenzie di stampa di cui all'art. 27 della medesima legge. t
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Art. 2. (
Le riduzioni relative al!e tariffe telefoniche di cui al primo comma de1!'art. 28 dellalegge 5 agosto 1981,n. 416, si applicano alle testate che ..abbiano periodicità di almeno nove numeri allanno;; le riduzioni relative alle tariffe di telecomunicazione e postali di cui al secondo comma del medesimo art. 28 si applicano ai periodici appartenenti ai quattro gruppi previsti dallart. 71 del regolamento dei servizi postali,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano a condizione che nel corso dell'anno siano pubblicatI almeno i tre quarti dei numèri che comporterebbero la periodicità dichiarata.
Ai. fini dell'applicazione del presente articolo i numeri cumulati vengono considerati come un numero singoIo.
Art. 3.
Le agevolazioni tariffarie concernenti i servizi di telecomunicazione si applicano solo al servizi utilizzati attraverso le apparecchiature in uso esclusivo delle im.prese editrici delle testate di cui all'art. 1 del presente decreto.
Dette riduzioni riguardano: la tassazione per il traffico, i contributi e i canoni, forfetari o parte delle spese vive anche concernenti le apparecchiature terminali, ivi comprese quelle di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1981, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 209 del 311uglio 1981, relativi a:
utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utilizzate per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico su rete pubblica commutata;
utenze telex;
utenze fototelegrafiche;
uso di circuiti telefonici punto a punto o multipunto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tIpo telegrafico; ;
uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di.competenza italiana;
uso di circuiti a larga banda .per trasmissioni in fsc.simile di pagine di giornali in ambito nazionale-
Le riduzioni si applicano alle tariffe per i telegrammi.ordinari e di stampa inoltrati all'amministrazione direttamente dalle testate tramite i posti di utente in uso '.alle stesse e per i fototelegrammi inoltrati su collegamento diretto ai posti dell'amministrazione o presentali dalle testate ove le medesime risiedono ai posti pubblici dell'amministrazione stessa. Tali riduzioni vengono altresl applicate alle tariffe dei servizi telegrafici resi dalla società concessionaria Radiostampa alle predette testate e dalla medesima fatturate.
Non sono soggetti alle riduzioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n 416:
a).I contributi ed i canoni non contemplati dai provvedimenti tariffari:
b) i contributi ed i canoni per l'uso di circuiti telegrafici comunque realizzati;
c) le indennità di mora e le somme corrisposte per rifusione danni esimili;
d) le aliquote delle tasse e delle soprattasse relative ai servizi telefonici, telegrafici, telex e fototelegrafici riscosse in Italia su conti trasferiti per servizi richiesti e/o forniti all'estero.
Art. 4.
Le imprese editrici delle testate, la cui periodicità sia compresa tra quelle indicate nell'art. 2 del presente .decreto, debbono inoltrare apposita domanda indirizzata ai gestori competenti, indicando la denominazione, le sede e lindirizzo della testata, nonché il tipo di utenza e il relativo numero qualora esista.
La domanda, su carta legale, deve essere corredata da apposita certificazione rilasciata dal Servizio delleditoria, attestante la data di iscrizione nel Registro nazionale della stampa, la denominazione della testata e la periodicità dichiarata dallimpresa editrice.
Art. 5
Nel 'caso in cui l'impresa editrice. che richiede l'agevolazione,editi anche testate con periodicità diversa da quella prevista dallart. 2 del presente decreto e/o svolga anche attività diversa da quella concernente ledizione di testate giornalistiche e non sia possibile distinguere lutilizzazione dei servizi di telecomunicazione da parte dei diversi comparti dellimpresa, la stessa deve dichiarare , sulla base degli ultimi bilanci approvati, il fatturato riferibile allattività di edizione delle testate di cui al primo comma dellart. 2 del presente decreto e quello riferibile alle altre attività svolte negli impianti che utilizzano gli stessi servizi di telecomunicazioni
Le agevolazioni tariffarie sono accordate. per l'anno successivo a quello cui si riferisce il fatturato, su una quota percentuale. dellammontare delle voci ammesse a riduzione ai sensi dellart. 3 dèl. presente decreto, pari alla quota percentuale del fatturato riferibile alle attività: agevolate rispetto al fatturato totale della impresa..
L'impresa è tenuta a comunicare ai gestori interessati la ripartizione del fatturato tra le diverse attività risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello per il quale è stata richiesta I'agevolazione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. ,
Sulla base di tale dichiarazione le aziende postelegrafoniche, ognuna per i servizi di competenza, fissano in via definitiva la quota delle voci ammesse a riduzione.
Art. 6.
La constatazione che i servizi non risultano utilizzati esclusivamente per le testate indicate nella domanda,fatti salvi i casi di cui aJ1'art. 5 del presente decreto; o l'accertamento, a fine anno, di una periodicità effettiva inferiore a quella richiesta dall'art. 2. del presente decreto, comporta, ferma I'applicabilità delle altre sanzioni previste dalle vigenti norme. la decadenza dalle agevolazioni con l'obbligo del pagamento di quanto dovuto ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.
L'impresa editrice deve dare immediata comunicazione al Servizio dell'editoria ed ai gestori di qualsiasi variazione che comporti la perdita del diritto alle agevolazioni..
.Art. 7 ,
Il Servizio delleditoria comunica ai gestori interessati ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni lelenco delle testate, con lindicazione delle relative imprese editrici che non risultino più inscritte al Registro naZionale della stampa. Ii
Art. 8.
In sede di prima applicazione del presente decreto le imprese editrici sono tenute a presentare la domanda di cui al precedente art. 4 entro il termine di trenta giorni dal!a data di pubblicazione de! presente decreto.
Le imprese che non hanno ancora ottenuto la certificazione relativa all'iscrizione nel Registro nazionale della stampa, debbono allegare alla domanda intesa ad ottenere le agevolazioni di cui all'ari. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, copia della richiesta di inscrizione al citato Registro, con riserva di esibire la predetta certificazione entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio.
In tal caso i gestori interessati, non appena In posssesso della documentazione richiesta, accordano le agevolazioni con le decorrenze previste dal citato articolo 28 o dalla data successiva di inizio delle pubblicazioni.
.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e .dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1983