DECRETO 20 aprile 2000  Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge, comunitaria 1998 ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 5;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la predetta direttiva, ed in particolare l'art. 15 che ha dettato disposizioni circa il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per spese di istruttoria e di verifiche e controlli;

Visti i decreti dei Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000 con i quali sono state poste le regole inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali, ed in particolare, rispettivamente, gli articoli 5 in materia di contributi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 gennaio 1994 che, ai sensi dell'art. 19 dei codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha stabilito le misure del rimborso degli oneri sostenuti dall'amministrazione per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 dei 29 aprite 1994;

Decreta:

Capo I

LICENZE INDIVIDUALI

Art. 1.
Contributo per istruttoria

1. Le ditte che intendono offrire al pubblico servizi postali ai sensi dell'art. 5 dei decreto legislativo n. 261 dei 1999 sono tenute al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L. 1.000.000 per ogni domanda inerente a ciascun servizio.
2. Le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione della licenza individuale sono assoggettate, ad un contributo d'istruttoria di L. 200.000.

Art. 2
Contributo per controlli e verifìche

1. Le ditte titolari di una licenza individuale, in riferimento agli oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione dei servizio oggetto della licenza e per la verifica del mantenimento delle relative condizioni, sono tenute al pagamento di un contributo ad anno, compreso quello nel quale è stata prodotta la dichiarazione, di L. 500.000 per la prima sede operativa' e di L. 200.000 per ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicata nel territorio nazionale.

 

Capo II

AUTORIZZAZIONI GIENERALI

Art. 3.
Contributo per istruttoria

1. Le ditte che intendono offrire al pubblico servizi postali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sono tenute al pagamento di un contributo, a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L. 500.000 per ogni dichiarazione inerente a ciascun servizio.
2. Ogni dichiarazione di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione rispetto a quella originaria è soggetta ad un contributo per istruttoria di L. 200.000.


Art. 4
. Contributo per controlli e verifiche

1. Le ditte titolari di un'autorizzazione generale, in riferimento agli oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione del servizio oggetto dell'autorizzazíone e per la verifica del mantènimento delle relative condizioni, sono tenute al pagamento di un contributo ad anno, compreso quello nel quale è stata prodotta la dichiarazione, di L. 500.000 per la prima sede operativa e di L. 200.000 per ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicata nel territorio nazionale.
2. Nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia di diniego da parte del Ministero delle comunicazioni nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della dichiarazione per le autorizzazioni generali o in quello di trenta giorni per le autorizzazioni generali ad effetto immediato, l'interessato ha diritto al rimborso dei contributo versato per verifiche e controlli.

 

Capo III
NORME FINALI

Art. 5.
Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento con vaglia ostale interno o internazionale alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

d) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato al capo XXVI, capitolo 2569, art. 14.

 

Art. 6.
Termini per il pagamento

1 Per l'avvio delle attività soggette a licenza individuale i contributi sono versati:

  1. per istruttoria, contestualmente alla domanda;

b) per controIli e verifiche, entro trenta giorni dalla comunicazione della intervenuta licenza.

2. Per l'avvio delle attività soggette ad autorizzazione generale e ad autorizzazione generale ad effetto immediato, i contributi per istruttoria e per verifiche e controlli sono versati contestualmente alla dichiarazione

3. Per gli anni successivi al primo i contributi sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno.

 

Art. 7
Aggiornamento dei contributi

1. La rivalutazione dei contributi è disposta ogni due anni secondo il tasso programmato d'inflazione coi decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare entro il 31 ottobre

 

Art. 8.
Ritardato o mancato pagamento

1. In caso di ritardato pagamento dei contributi, entro il termine massimo del 31 luglio di ciascun anno l'interessato è tenuto a versare una maggiorazione pari allo 0,50% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e delle relative maggiorazioni, il Ministero delle comunicazioni procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

 

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Le norme dei presente decreto si applicano contestualmente all'entrata in vigore dei regolamenti concernenti il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali.

 Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro delle comunicazioni CARDINALE

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica GIARDA