Decreto 4 novembre 2002 Rivalutazione dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

del 10 dicembre 2002, n. 289

 

 

  

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

  

 

    Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE concernente lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali, ed in particolare l’art. 15 che ha dettato disposizioni circa il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per spese di istruttoria e di verifiche e controlli;

 

    Visti i decreti del Ministro delle comunicazioni n. 73 e n. 75 in data 4 febbraio 2000 con i quali sono state poste le regole inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell’ambito dei servizi postali e, in particolare, i rispettivi articoli 5 in materia di contributi;

 

    Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 gennaio 1994 che, ai sensi dell’art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha stabilito le misure del rimborso degli oneri sostenuti dall’amministrazione per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994;

 

    Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 20 aprile 2000, “Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l’offerta al pubblico dei servizi postali”, e in particolare l’art. 7 che dispone la rivalutazione dei contributi secondo il tasso programmato d’inflazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del giorno 8 maggio 2000;

 

    Accertato il tasso programmato di inflazione per gli anni 2001 e 2002;

 

DECRETA:

 

Art. 1

Rivalutazione

1.  Dal 1° gennaio 2003:

a)  i contributi di cui al comma 1 ed al comma 2 dell’articolo 1 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in euro 534,00 e 107,00;

b)  i contributi di cui all’articolo 2 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in euro 267,00 e 107,00;

c)  i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in euro 267,00 e 107,00;

d)  i contributi di cui all’articolo 4 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in euro 267,00 e 107,00.

 

Art. 2

Documentazione del versamento

 

1. I titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali sono tenuti a trasmettere copia del documento che attesta il versamento dei contributi al Ministero delle comunicazioni – direzione generale concessioni e autorizzazioni – divisione 7^ - v.le America 201 – 00144 Roma.

 

 

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 4 novembre 2002

 

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze  Il Ministro delle comunicazioni

 TREMONTI                                                      GASPARRI